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Un primo passo verso la stabilizzazione del personale precario delle Università?

"Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Catania, nella seduta del 25 maggio 2007, ha deliberato di dare il via alle procedure di stabilizzazione di 31 unità di personale a t.d. assunto con concorso pubblico ai sensi dell’art. 19 del ccnl vigente, a seguito di quanto stabilito dalla Direttiva n. 7 dell’aprile scorso, di attuazione del comma 519 della legge finanziaria.
Il CdA ha altresì deciso il contemporaneo avvio delle operazioni di ricognizione del personale assunto con contratti di collaborazione, al fine di pervenire ad una prima fase di stabilizzazione, attraverso lo strumento contenuto nel comma 529 della legge finanziaria, regolato dalla stessa direttiva, che prevede anche per le università la riserva del 60% dei posti banditi a tempo determinato ai titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mentre solo per gli enti pubblici di ricerca allarga questa possibilità agli assegnisti".

L’Ateneo di Catania, con la deliberazione a favore della stabilizzazione costituisce, nel contesto nazionale, un interessante riferimento per la soluzione del problema del precariato in generale e di quello rientrante nei principi del comma 519 della legge finanziaria in particolare, a fronte di altre amministrazioni che manifestano più di una resistenza all’applicabilità delle norme citate e dei contenuti della direttiva 7/2007 del dipartimento della Funzione pubblica".

L'intero articolo qui: http://tinyurl.com/2z8gu8

Finanziaria 2007

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Ecco alcune preziose informazioni sulle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di lavoro e di previdenza ed in particolare su:

· Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co., co.co.pro. in lavoro subordinato (COMMA 1202). La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e Organizzazioni sindacali stipulabili fino al 30 aprile 2007. (Sono collegati i COMMA 1203 e 1208).

· Stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale (COMMA 519).

Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all' assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservano una quota del 60 per cento ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno (COMMA 529). Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è istituito un Fondo, dotato per il 2007 di cinque milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l' assunzione a tempo
indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato ( COMMA 417).

· Patto di solidarietà tra generazioni.

E' prevista su base volontaria la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto di giovani inoccupati o disoccupati (COMMA 1160).

· Interventi in materia previdenziale e di tutele per i lavoratori "non standard".

- corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 % del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità (COMMA 788)

- incremento dell'aliquota contributiva anche per gli altri parasubordinati al 16 % (COMMA 770).

- incremento dell'aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 % per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati (COMMA 770); l' incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si stabilisce, inoltre, che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (COMMA 772).

· Disposizione per assunzioni 2007-2009 negli Enti pubblici: ved. varie disposizioni nei COMMI 523 sino 527.

via AIB-CUR, messaggio di Nerio Agostini del 29/01/2007

Riporto per intero un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 12 giugno 2006 segnalatoci da Lucia:

Un freno alla corsa degli atipici

Il Legislatore ha imposto negli ultimi mesi, per la prima volta, limiti molto forti alla possibilità di ricorrere alle assunzioni flessibili da parte degli enti locali. La scelta è stata motivata dal marcato aumento, verificatosi negli ultimi anni, del ricorso a questi strumenti, in particolare per le co.co.co. e per i contratti a tempo determinato. Nella gran parte dei casi si tratta di escamotage utilizzati per superare gli effetti negativi derivanti dai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato. All'aumento del ricorso alle assunzioni a tempo determinato ha inoltre significativamente contribuito la scelta del Dlgs 368/2001 di estenderne l'ambito di applicazione (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo) e la durata (assenza di un limite massimo imposto dal legislatore, salvo quello triennale in caso di proroga).