Ecco alcune preziose informazioni sulle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di lavoro e di previdenza ed in particolare su:
· Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co., co.co.pro. in lavoro subordinato (COMMA 1202). La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e Organizzazioni sindacali stipulabili fino al 30 aprile 2007. (Sono collegati i COMMA 1203 e 1208).
· Stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale (COMMA 519).
Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all' assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservano una quota del 60 per cento ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno (COMMA 529). Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è istituito un Fondo, dotato per il 2007 di cinque milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l' assunzione a tempo
indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato ( COMMA 417).
· Patto di solidarietà tra generazioni.
E' prevista su base volontaria la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto di giovani inoccupati o disoccupati (COMMA 1160).
· Interventi in materia previdenziale e di tutele per i lavoratori "non standard".
- corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 % del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità (COMMA 788)
- incremento dell'aliquota contributiva anche per gli altri parasubordinati al 16 % (COMMA 770).
- incremento dell'aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 % per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati (COMMA 770); l' incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si stabilisce, inoltre, che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (COMMA 772).
· Disposizione per assunzioni 2007-2009 negli Enti pubblici: ved. varie disposizioni nei COMMI 523 sino 527.
via AIB-CUR, messaggio di Nerio Agostini del 29/01/2007